Statuto dell’ALMAR-Associazione Laziale Malati Reumatici-ONLUS

Statuto modificato il 19.06.2004 – Registrazione n.3/1010130 del 3.08.2004 – Agenzia delle Entrate – Uff. di Roma 1

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Articolo 1
È costituita, con sede in Roma presso la Divisione di Reumatologia dell’Ospedale San Camillo, Circonvallazione Gianicolense 87, l’organizzazione di volontariato denominata “ALMAR – Associazione Laziale Malati Reumatici – ONLUS”, di seguito detta ALMAR.
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.

Articolo 2

L’ALMAR, che non ha fini di lucro, si propone di:

promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all’impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
promuovere la creazione di strutture specialistiche per la prevenzione e cura delle malattie reumatiche e per la riabilitazione;
sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche e dell’handicap da malattie reumatiche;
promuovere ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al malato reumatico;
promuovere incontri tra i malati reumatici per favorire lo scambio di esperienze ed il confronto sui problemi che i malati stessi affrontano quotidianamente nell’ambiente familiare e nella realtà esterna;
promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’ALMAR, acquisendo i mezzi finanziari utili all’espletamento delle sue funzioni;
svolgere i compiti istituzionali in stretta collaborazione con la Lega Laziale contro le malattie reumatiche e per l’aiuto ai Malati Reumatici ed altre istituzioni affini;
organizzare corsi di educazione e autogestione, preferibilmente per gruppi di patologie;
prestare opera di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Articolo 3

La durata dell’ALMAR è fissata fino al 2030.
L’ALMAR potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea approvata col voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci.

SOCI
Articolo 4

Sono soci le persone fisiche o gli enti che ne fanno richiesta, la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo e che versano all’atto dell’ammissione la quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea, in un ammontare diverso a seconda che si tratti di soci ordinari o sostenitori.

Possono essere soci ordinari tutti i cittadini residenti nella regione Lazio, in particolare se malati reumatici.
Possono essere soci sostenitori le persone fisiche, gli enti e le società.
Sono soci aggregati: medici, in particolare specialisti in reumatologia, ortopedia e fisiatria, psicologi, assistenti sanitari e sociali, nonché associazioni con scopi statutari affini a quelli dell’ALMAR.
Sono soci onorari le personalità del mondo scientifico, della cultura, dell’informazione, della produzione, che condividono gli scopi umanitari e sociali dell’ALMAR.
Sono Presidenti e Consiglieri onorari i Presidenti e i Consiglieri che, al termine del loro mandato vengono espressamente nominati dall’Assemblea a tale qualifica su proposta del Consiglio Direttivo. Questi, in tale veste, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
Articolo 5

L’appartenenza all’ALMAR cessa per:

dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
decesso;
indegnità.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l’indegnità dall’Assemblea col voto favorevole della metà più uno dei soci.
Articolo 6

I soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea, a votare direttamente o ad essere rappresentati per mezzo di deleghe rilasciate per iscritto e vistate dal Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo. Il rappresentante potrà essere anche un non socio ed avere qualunque numero di deleghe.
I soci sono tenuti a rispettare senza riserve lo statuto dell’ALMAR e a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea.

ORGANI DELL’ALMAR

Articolo 7
Sono organi dell’ALMAR:

l’Assemblea dei soci: può essere convocata in via ordinaria e in via straordinaria;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Articolo 8
Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i soci ordinari.
Tutti i soci sono convocati in Assemblea ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o in seguito a delibera del Consiglio Direttivo e, comunque, almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta, indicante la data dell’Assemblea e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Articolo 9

L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio precedente, sul programma generale dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, sull’eventuale scioglimento e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, nell’ordine, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano tra i presenti.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se del caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell’Assemblea di constatare la validità delle deleghe e il diritto di intervento all’Assemblea.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, che devono essere proposte per iscritto. L’Assemblea stessa, in prima convocazione, delibera con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima ma almeno un’ora dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè sia approvato dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un’ora dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè sia approvata dalla maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è composto da nove o undici membri, a scelta dell’Assemblea, che potranno anche essere non soci, dei quali uno sarà preferibilmente scelto tra i membri della Lega Laziale contro le Malattie Reumatiche.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è eletto dall’Assemblea dei soci; i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decesso, il nuovo Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo entro un mese dalla cessazione delle funzioni del precedente. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere subentra in carica il primo degli esclusi nella graduatoria delle elezioni.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere, i quali possono anche essere non soci ma partecipano al Consiglio Direttivo con parere consultivo.
Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente tutte le volte che questi ne sia impedito. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Gli aderenti all’Associazione che prestano attività di volontariato sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività medesima, come previsto dall’articolo 9 della legge 266/91 e dall’articolo 2 della legge regionale 29/93.
Articolo 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un’ora dopo, la riunione del Consiglio è regolarmente valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente redige annualmente una relazione sull’attività dell’Associazione ed un bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Articolo 14

Il Tesoriere è il responsabile dell’amministrazione economico-finanziaria dell’ALMAR. Predispone di dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto. Può inoltre aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l’Amministrazione postale, con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 15
La gestione dell’ALMAR è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, anche non soci, eletti per tre anni dall’Assemblea.
Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente.
I Revisori debbono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché verificare la consistenza di cassa e l’esistenza dei beni di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
VINCOLI E LIMITI DELLA ASSOCIAZIONE ALMAR QUALE ORGANIZZAZIONE ONLUS

Articolo 16
L’ALMAR è una organizzazione ONLUS e, come tale, ha limiti e vincoli imposti dal decreto legislativo n.460/97, che qui vengono testualmente riportati.
Articolo 17

L’ALMAR prevede espressamente:

lo svolgimento di attività in uno o più dei settori indicati all’articolo 2;
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’articolo 2, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse;
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Articolo 18

L’ALMAR osserverà tutti i vincoli e i limiti imposti dalla normativa sulle ONLUS.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 19
Il patrimonio dell’ALMAR è costituito:

dalle quote associative e dai contributi dei soci;
dai contributi di istituzioni pubbliche;
da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
dall’utile derivante da attività commerciali e produttive marginali;
da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’ALMAR a qualsiasi titolo.

Articolo 20

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea annuale.
Articolo 21

L’ALMAR riconosce come organo consultivo tecnico preferenziale la Lega Laziale contro le malattie reumatiche e per l’aiuto ai malati reumatici, nella figura del suo presidente pro-tempore.

CONTROVERSIE

Articolo 22
Le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l’ALMAR o i suoi organi, saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri che saranno nominati dall’Assemblea.
Essi giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

NORME FINALI
Articolo 23

L’ALMAR può istituire Sezioni e Gruppi per patologie nel territorio del Lazio, su base provinciale o comunale .
Articolo 24

L’ALMAR, su determinazione del Presidente, può nominare il responsabile di alcuni settori di intervento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può decidere, in qualsiasi momento, il cambio di sede dell’ALMAR.
Articolo 25

Il Presidente è autorizzato a modificare e/o integrare il presente statuto per renderlo compatibile con le normative sulle ONLUS e sul Volontariato.
Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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